Reati in materia bancaria e finanziaria

L’ordinamento italiano prevede oramai «una fitta rete normativa» [NapoleonI, 2189] volta a tutelare interessi privati e pubblici nell’intermediazione della ricchezza in ambito bancario e finanziario. Centrali in questo settore normativo sono senza dubbio il Testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (d’ora innanzi TUB) e il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (d’ora innanzi TUF). Eppure, occorre non trascurare altri atti normativi volti a disciplinare segmenti più specifici, ma non meno importanti, del mercato quali il d.lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e il d.lgs. 5.12.2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Pur in epoca di “revival” nel nostro ordinamento e nella riflessione penalistica dell’aspirazione della riserva di codice, attraverso la sua consacrazione nell’art. 3-bis c.p. ad opera del d.lgs. 1.3.2018, n. 21 [cfr., ex multis, Gallo; Paliero], paiono definitivamente sopiti, se non apertamente contrastati [(d) Losappio, 9 ss.], gli auspici nella dottrina di traslazione nel codice penale, anche attraverso una maggiore generalizzazione e astrattezza nel drafting delle fattispecie incriminatrici, della disciplina in questo ambito [cfr. Bricola, 3581; Meyer, 98; per la corrispondente norma ipotizzata nell’ambito del progetto Pagliaro di codice penale, cfr. (a) Patalano, 276]. In effetti, la situazione normativa attuale pare conformarsi, con rare eccezioni, alla declinazione del principio della riserva di codice – ora accolta nella norma appena richiamata e patrocinata da un’ampia parte della dottrina – secondo la quale sarebbe sufficiente, in alternativa alla previsione nel codice penale, anche la riconduzione delle fattispecie incriminatrici a «leggi che disciplinano in modo organico la materia». A tale considerazione, deve aggiungersi che un’eventuale traslazione potrebbe dirsi ragionevole solo nella misura in cui si accompagnasse ad una radicale trasfigurazione della tecnica normativa adoperata, volta ad affrancare i precetti penali dalla disciplina amministrativa di settore. È di tutta evidenza, infatti, che la collocazione topografica nell’ambito del medesimo plesso normativo meglio si sposi con la tecnica – sinora assolutamente preminente in questa materia – della Verwaltungsakzessorietät, ovvero dell’intervento penale come meramente sanzionatorio delle violazioni della disciplina amministrativa di vigilanza su questi settori.

EAN

9791221106466

Data pubblicazione

2024 05 23

Lingua

ita

Pagine

504

Tipologia

Libro rilegato

Altezza (mm)

240

Larghezza (mm)

170

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