Le presunzioni, istituto di origini antiche e oggetto di una sterminata letteratura, sono definite dall’art. 2727 c.c. quali conseguenze che la legge (presunzioni legali, art. 2728 c.c.) o il giudice (presunzioni semplici, art. 2729 c.c.) «trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato», formulazione di «soverchia larghezza» che, ereditata dal codice del 1865 e prima ancora dal codice napoleonico, improvvidamente ricomprende sotto un unico cappello fattispecie affatto diverse. L’istituto delle presunzioni semplici, che la legge affida al «prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti», secondo massime d’esperienza fondate sul principio dell’id quod plerumque accidit, va indubitabilmente maneggiato con cura, essendo dotato di un’efficacia probatoria non inferiore a quella delle c.d. prove storico-rappresentative, ed ha acquistato negli ultimi anni un ruolo di primissimo piano, sì da determinare una copiosa giurisprudenza intorno ai limiti del giudice di merito e di quello di legittimità, rispettivamente nell’ammettere e nel sindacare la prova per presunzione.
EAN
9791259651532
Data pubblicazione
2022 09 01
Lingua
ita
Pagine
140
Tipologia
Libro in brossura
Altezza (mm)
240
Larghezza (mm)
170
Spessore (mm)
9
Peso (gr)
280
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Il sindacato della Cassazione sulle presunzioni semplici—